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CERTIFICAZIONE UNICA (C.U.) 2019 ESERCIZIO 2018

A partire dal 2015 i sostituti d’imposta devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro il 07.03, le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente con i dati fiscali e previdenziali  (i vecchi “CUD”), e le certificazioni relative ai redditi di lavoro autonomo per  compensi,  provvigioni, compensi amministratori, lavoro occasionale, royalties, redditi diversi, compensi erogati a  minimi /forfettari   corrisposti nell’anno precedente.

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