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LEGGE DI BILANCIO 2021 – NOVITA’ IN MATERIA DEL LAVORO

La Legge di Bilancio 2021 appena approvata, porta con se numerose novità anche in materia di diritto del lavoro.

Oltre alle novità introdotte in ambito fiscale, come da nostro articolo pubblicato nella specifica area tematica, ha riformato e rinnovato parte nelle novità già introdotte nel corso del travagliato 2020.

Il 2020 verrà annoverato tra gli anni con più riforme e DPCM nella storia del nostro paese.

Anche in questo caso, lo Studio Tagliabue, ha predisposto la Circolare dedicata specificatamente alle novità in materia del lavoro per i propri Clienti. Di seguito riportiamo alcune informazioni a riguardo:

  • Art. 1, c. 8 Ulteriore detrazione IRPEF per redditi di lavoro dipendente e assimilati - Messa a regime

L’ulteriore detrazione IRPEF prevista dal DL 3/2020 a favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente (esclusi i pensionati) e di alcuni redditi assimilati, sarà applicabile anche negli anni 2021 e successivi. L’ulteriore detrazione: • spetta ai soggetti con un reddito complessivo superiore a 28.000,00 euro e fino a 40.000,00 euro; 

a) decresce all’aumentare del reddito complessivo, fino ad azzerarsi al previsto livello massimo di 40.000,00 euro;

b) deve essere rapportata al periodo di lavoro.

Riconoscimento da parte del sostituto d’imposta

L’ulteriore detrazione fiscale è riconosciuta dai sostituti d’imposta:

c) verificandone le condizioni di spettanza; ripartendola fra le retribuzioni erogate.

Lavoratori senza sostituto d’imposta

I lavoratori le cui remunerazioni sono erogate da un soggetto che non è sostituto d’imposta (es. lavoratori domestici) potranno usufruire della detrazione spettante in sede di dichiarazione dei redditi relativa all’anno di riferimento. Per quanto riguarda il Trattamento integrativo per l’anno 2021 sarà pari ad euro 1.200€ annui per redditi di lavoro dipendenti ed assimilati non superiori a 28.000 €.

  • Art. 1, c. 25 Proroga del congedo del padre lavoratore

Per l’anno 2021 sono previste una serie di novità in relazione al congedo del padre lavoratore. Viene infatti:

1)  aumentata la durata del congedo obbligatorio da 7 a 10 giorni;

2) prorogata la possibilità di astensione per il periodo ulteriore di un giorno (c.d. “congedo facoltativo”), previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima;

3) riconosciuto il congedo anche in caso di morte perinatale del figlio.

Vi invitiamo a contattarci per ricevere una nostra consulenza e conoscere approfonditamente i servizi che offriamo.

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