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Soci di S.r.l. e contributi INPS: via libera ai rimborsi per gli utili accantonati a riserva

Una serie di storiche sentenze della Corte di Cassazione (nn. 25465, 25466, 25467 del 17 settembre 2026 e nn. 25377, 25378, 25383 del 16 settembre 2026) segna un punto di svolta fondamentale per la gestione previdenziale dei soci lavoratori di S.r.l.

I giudici di legittimità hanno escluso l'obbligo di versamento dei contributi INPS (nelle gestioni Commercianti e Artigiani) sulle quote di utili accantonate a riserva da parte delle S.r.l. che non hanno optato per il regime di trasparenza fiscale.

Il principio della convergenza tra fisco e previdenza

La Cassazione ha chiarito che le norme che disciplinano l'obbligazione contributiva (art. 1, c. 1, L. 233/1990 e art. 3-bis, c. 1, DL 384/1992) hanno attuato una progressiva e "inscindibile" convergenza tra la disciplina previdenziale e quella tributaria.

La "condizione imprescindibile" per determinare la base imponibile su cui calcolare le eccedenze contributive oltre il minimale annuo è che il reddito sia attribuito alla persona fisica e dichiarato ai fini IRPEF.

Di conseguenza:

·       S.r.l. in trasparenza fiscale: il reddito prodotto viene imputato direttamente ai soci per trasparenza e concorre alla base imponibile INPS.

·       S.r.l. ordinarie (non in trasparenza): se l'assemblea delibera l'accantonamento a riserva dell'utile civilistico, tale quota è esclusa dalla base imponibile contributiva nell'anno di maturazione, in quanto estranea ai redditi da dichiarare in IRPEF. Il socio sarà tenuto esclusivamente al versamento dei contributi minimali.

Come richiedere i rimborsi dell'eccedenza INPS

Questo nuovo quadro interpretativo apre la strada alle istanze di rimborso per i contributi versati in eccesso rispetto ai minimali negli anni passati.

I contribuenti interessati possono attivarsi mediante la presentazione di dichiarazioni integrative Redditi PF, ripercorrendo la propria posizione a ritroso fino al Modello Redditi 2021 (relativo all'anno d'imposta 2020). Nella compilazione del Quadro RR (nello specifico i campi 31 e 32 "Eccedenza di versamento a saldo" e "Credito di cui si richiede il rimborso"), sarà possibile quantificare ed evidenziare il credito spettante.

Tassazione per cassa e prospettive operative

In virtù del principio di cassa asserito dalla giurisprudenza, l'eventuale assoggettamento a contribuzione previdenziale degli utili avverrà soltanto al momento della loro effettiva distribuzione al socio, prendendo a riferimento la data del pagamento del dividendo.

In vista delle prossime scadenze dichiarative e dell'invio del Modello Redditi PF 2025, è auspicabile una circolare chiarificatrice da parte dell'INPS (analogamente a quanto avvenuto con la circolare n. 84/2021) per armonizzare le procedure di recupero.

Il supporto dello Studio Tagliabue

La verifica delle eccedenze contributive richiede una rianalisi contabile e previdenziale sia della S.r.l. che dei singoli soci.

I professionisti dello Studio Tagliabue sono a disposizione per effettuare il ricalcolo della posizione INPS degli ultimi anni, predisporre i modelli integrativi del Quadro RR e inoltrare le richieste di rimborso o compensazione dei crediti dovuti.

Contatta i nostri uffici via mail all'indirizzo studio@tagliabuestudio.it o visita il portale tagliabuestudio.it per analizzare la tua posizione.

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